Auto difettosa: diritti e garanzie previsti dal Codice del Consumo

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Illustrazione stilizzata di un'automobile su una strada con un segnale triangolare di pericolo, simbolo del sinistro stradale e del risarcimento danni

Hai appena acquistato un’automobile, ma -dopo pochi giorni di utilizzo- sei rimasto a piedi.

Il veicolo manifesta un problema di funzionamento che -al momento dell’acquisto- non poteva in alcun modo essere riconosciuto: non si tratta di un vizio palese (come un graffio sulla carrozzeria), bensì di un difetto che riguarda parti nascoste e che emerge solo con l’utilizzo. In gergo tecnico, si parla di vizio occulto.

Cosa fare nell’immediato se hai comprato un’auto difettosa?

La prima cosa che devi fare è -sicuramente- documentare il vizio di conformità: scatta fotografie, fai dei video al veicolo malfunzionante, documenta tutte le spese che hai dovuto sostenere per il soccorso stradale e il recupero dell’automobile in panne.

Poi, contatta immediatamente il venditore e denuncia il vizio occulto (meglio se per iscritto, tramite raccomandata, pec, e-mail o messaggio whatsapp): spiegagli, nel dettaglio, cos’è successo e quali problemi si sono manifestati, inviandogli tutta la documentazione che hai raccolto. Tieni presente che chi acquista come imprenditore o professionista ha un termine di soli otto giorni dalla manifestazione del vizio per denunciarlo; invece per i consumatori non v’è alcun termine per la denuncia del difetto occulto (anche se, prima della riforma del 2021, era previsto un termine di 2 mesi).

Il venditore, a questo punto, dovrebbe intervenire spontaneamente e riparare l’automobile senza costi a tuo carico.

Quali garanzie ho come consumatore?

Non di rado, capita che il venditore minimizzi o neghi ogni responsabilità e -quindi- rifiuti di intervenire gratuitamente sulla vettura.

Niente panico: se hai acquistato il veicolo come consumatore -ossia per scopi personali, che esulano da attività imprenditoriali o professionali- vengono in tuo soccorso i rimedi previsti dal nuovo Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, riformato dal d.lgs. 170/2021).

La normativa consumeristica prevede una garanzia legale per i vizi della durata di 24 mesi dalla consegna della merce: il che significa che il venditore è obbligato a riparare gratuitamente l’automobile se il problema di funzionamento si manifesta entro i due anni dalla consegna (in alcuni casi -come nella vendita di auto usate- nel contratto di acquisto è presente una clausola che riduce la garanzia da 24 mesi a 1 anno).

Qual è il mio onere probatorio di consumatore?

Il Codice del Consumo dispone che se il vizio di conformità si manifesta entro un anno dalla consegna dell’automobile, si presume che lo stesso esistesse già al momento dell’acquisto: è, quindi, onere del venditore dimostrare il contrario, ossia che il problema di funzionamento sia insorto dopo la consegna del veicolo e che sia dipeso dalla condotta dell’acquirente (e, cioè, da un utilizzo scorretto dell’automobile).

Quali rimedi vengono in soccorso del consumatore?

Ciò posto, entro e non oltre il periodo di garanzia (24 mesi per la garanzia legale o 1 anno per la garanzia convenzionale e per i veicoli usati), puoi ricorrere ai rimedi previsti dal Codice del Consumo, rispettando un preciso ordine graduale:

  • innanzitutto, devi insistere e pretendere che il venditore ti ripari o sostituisca l’automobile senza alcun costo a tuo carico: se il venditore fa resistenza, puoi rivolgerti ad un legale che si metterà in contatto con lui e cercherà di ottenere la riparazione in tuo favore;
  • se, poi, il venditore non dovesse provvedere a sistemare o sostituire l’auto entro un congruo termine (la giurisprudenza parla di non più di 60 giorni), puoi chiedere la riduzione del prezzo di acquisto (se la vettura è comunque utilizzabile e se il vizio non è tale da comprometterne il funzionamento), o la risoluzione del contratto (se il vizio è grave e rende il veicolo inutilizzabile).

Cosa vuol dire “risoluzione del contratto”?

Se il venditore insiste a non ripararti la vettura, ma anche se il suo intervento non si rivela idoneo a rimuovere il difetto che -dunque- continua a manifestarsi anche in seguito, puoi certamente ottenere la risoluzione del contratto di acquisto.

In concreto: tu restituirai l’automobile non funzionante, mentre il venditore ti restituirà il prezzo.

Quanto tempo ho per agire?

Fai molta attenzione: è possibile ricorrere ai rimedi previsti dal Codice del Consumo solo entro il periodo di garanzia (24 mesi per i veicoli nuovi e 1 anno per i veicoli usati).

Anche l’eventuale azione giudiziale contro il venditore deve essere esperita in questo termine ristretto, pena la decadenza da ogni diritto.

Quando devo contattare il legale?

Proprio a fronte di questi termini così ristretti, il mio consiglio è quello di non aspettare troppo tempo: se, davanti ad una tua prima richiesta bonaria di sistemare l’auto, il venditore cerca di svicolare o ritarda l’intervento, contattami subito!

Valuteremo insieme il da farsi e, nei casi più gravi, avvieremo una causa giudiziale per ottenere una sentenza che condanni il venditore a restituirti il prezzo pagato e a risarcire eventuali danni che hai subito a causa dei vizi dell’auto.


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