Le procedure di esdebitazione sono strumenti, previsti e disciplinati dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 14/2019), che consentono a determinati soggetti “sovraindebitati” di estinguere in un colpo solo tutti i debiti e ripartire da zero.
Possono beneficiare di questi strumenti tutti i soggetti che non possono essere sottoposti a fallimento (o, più precisamente, alla nuova procedura di liquidazione giudiziale introdotta dalla chiacchierata Riforma Cartabia) e cioè: consumatori, professionisti e piccoli imprenditori.
In ogni caso, deve trattarsi di soggetti “sovraindebitati”, ossia che hanno una mole di debiti tale da non poter oggettivamente essere in grado di estinguerla puntualmente ed integralmente, neppure dando fondo alle proprie liquidità ed alle proprie risorse patrimoniali.
Il soggetto “sovraindebitato”, inoltre, deve dimostrare di essere meritevole: i suoi debiti non devono essere stati contratti con dolo o colpa grave (come, ad esempio, nel caso dell’ex imprenditore che ha dolosamente omesso di pagare le tasse e -quindi- si ritrova con un grosso debito nei confronti del Fisco… in questa fattispecie, l’ex imprenditore non potrà ovviamente beneficiare delle procedure di esdebitazione).
Se il soggetto soddisfa i predetti requisiti -sovraindebitamento e meritevolezza- è possibile valutare di intraprendere la più appropriata tra le quattro procedure di esdebitazione disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: il piano del consumatore; il concordato minore; la liquidazione controllata; l’esdebitazione dell’incapiente.
Il piano del consumatore è riservato -come si evince dal nome di questo strumento- ai consumatori, ossia ai soggetti che hanno contratto i loro debiti al di fuori dell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale e, cioè, per scopi personali.
Il consumatore propone al Giudice un piano di pagamento dei propri creditori (che può consistere in un pagamento rateale o in uno stralcio del debito) e, se il Giudice lo omologa, il piano diventa vincolante per tutti i creditori, che -quindi- dovranno per forza accettare le modalità di pagamento proposte dal consumatore, a prescindere dalla loro volontà.
Il concordato minore è rivolto a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori non fallibili.
Il debitore sottopone al Giudice un piano per il pagamento dei propri creditori; il Giudice sottopone -a sua volta- tale proposta al voto dei creditori e il piano viene approvato con la maggioranza semplice dei voti (50%+1), diventando così vincolante per tutti.
La liquidazione controllata è rivolta a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori non fallibili.
Si tratta di una procedura nell’ambito della quale il Giudice nomina un liquidatore, incaricandolo di vendere tutti i beni di proprietà del debitore (avendo comunque cura di garantirgli il minimo vitale); il ricavato delle vendite verrà utilizzato per pagare i creditori che fanno richiesta di intervenire nella procedura.
Infine, l’esdebitazione dell’incapiente è rivolta ai soli consumatori e -a differenza delle altre tre procedure- può essere esperita una sola volta nella vita di ciascun soggetto “sovraindebitato”.
Se il debitore meritevole dimostra di essere incapiente (ossia di trovarsi in una situazione di povertà tale da non poter pagare i propri debiti, neppure mediante un piano del consumatore, un concordato minore o la liquidazione controllata dei propri beni), il Giudice -di fatto- cancella tutti i suoi debiti, dichiarando che non è più tenuto a onorarli… in sostanza il debitore viene liberato senza pagare nulla e può, così, ripartire da zero come se non avesse mai contratto alcun debito.
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